Aliquote e scadenze IMU


 TIPOIMU
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalla lettere b) e c) del comma 741 Legge 160/19Esclusi dall’IMU
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)6 per mille
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune7,5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, senza registrazione del contratto e nei limiti previsti a livello regolamentare7,5 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locatiEsenti
Aree edificabili10,6 per mille
Terreni agricoli (Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali , iscritti alla previdenza agricola art. 758 Legge 160/2019)9,2 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi cat. D10,6 per mille

I valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale sono confermati come segue:

Tipologia realizzabileLiberaPiano attuativo approvatoAree di trasformazione
Residenziale52,0031,005,25
Commerciale37,0019,004,92
Produttiva26,0013,003,90

Chi avesse bisogno di assistenza o consulenza può rivolgersi all’ufficio tributi.

 TIPOIMU
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalla lettere b) e c) del comma 741 Legge 160/19Esclusi dall’IMU
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze6 per mille
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune7,5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, senza registrazione del contratto e nei limiti previsti a livello regolamentare7,5 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati2,5 per mille
Aree edificabili10,6 per mille
Terreni agricoli (Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali , iscritti alla previdenza agricola art. 758 Legge 160/2019)9,2 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi cat. D10,6 per mille

I valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale sono confermati come segue:

Tipologia realizzabileLiberaPiano attuativo approvatoAree di trasformazione
Residenziale52,0031,005,25
Commerciale37,0019,004,92
Produttiva26,0013,003,90

Chi avesse bisogno di assistenza o consulenza nel calcolo dell’acconto in scadenza il 16/06/2020 può rivolgersi all’ufficio tributi.

 Istruzioni per il pagamento

TIPOIMUTASI
Aliquota   abitazione principale immobili cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)esentiesenti
Aliquota   abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)4 per mille2 per mille
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore) senza registrazione del contratto e nei limiti previsti a livello regolamentare5 per mille2,5 per mille
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore) con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile2,5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Immobili merce (esenti Imu art.1 co.1-2 D.L. 102/2013) esenti2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.e.i esenti1 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti esenti esenti
Altri terreni agricoli e incolti9,2 per milleEsenti
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, immobili cat. D e aree edificabili9,2 per mille1,4 per mille

Per entrambi i tributi, l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta del 7,6 per mille.

TipoScadenza
Acconto 201818 giugno 2018
Saldo 201817 dicembre 2018

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 18 giugno 2018.

Il versamento può essere effettuato tramite modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo ImuImmobileDestinatario versamento
3912Abitazione principale e pertinenzeComune
3914TerreniComune
3916Aree fabbricabiliComune
3918Altri fabbricatiComune
3925Fabbricati DStato
3930Fabbricati D (incremento)Comune
Codice tributo TasiImmobileDestinatario versamento
3958Abitazione principale e pertinenzeComune
3959Fabbricati rurali ad uso strumentaleComune
3960Aree fabbricabiliComune
3961Altri fabbricatiComune

L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

I soggetti passivi

Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

  • il proprietario di immobili;
  • l’usufruttuario ( il titolare della nuda proprietà non deve versare);
  • il titolare del diritto d’uso;
  • il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
  • il titolare del diritto di enfiteusi;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
  • il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).

Tasi

Sono soggetti passivi della Tasi:

  • il possessore dell’immobile;
  • il detentore dell’immobile (per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale, ossia: l’inquilino, il comodatario, l’affittuario).

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore.

La misura della ripartizione confermata dal Comune per l’anno 2018 è:

  • 10% detentore
  • 90% possessore.

Si ricorda che dal 2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, sono esenti (escluso A1, A8, A9).

Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastaleMoltiplicatore
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7160
B140
C/3 – C/4 – C/5140
A/10 e D/580
D (escluso D/5)65
C/155

Ai soli fini Imu è prevista:

* la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, di fatto non utilizzati

* la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico

* la riduzione del 50% dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione

come definito dagli specifici articoli del Regolamento Imu in vigore.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall’Imu ma non dalla Tasi .

Terreni agricoli

Sono esenti i terreni posseduti e condotti dall’imprenditore agricolo professionale/coltivatore diretto.

Tutti gli altri terreni agricoli sono imponibili sono ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore base per i terreni è 135.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si rimanda anche ai contenuti della deliberazione dei valori minimi a metro quadro per le aree edificabili poste nel Comune di Robbio.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l’Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Per tutto quanto non specificato si rimanda ai Regolamenti Comunali ai fini Imu e Tasi attualmente in vigore e presenti sul sito istituzionale dell’Ente.

Per tutto quanto non indicato si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06.03.2018.

Istruzioni per il pagamento

TIPOLOGIA DI IMMOBILEAliq. IMUAliq. TASI
Abitazione principale immobili cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011(limitatamente a una pertinenza per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)EsentiEsenti
Abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 (limitatamente a una pertinenza per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)(detrazione per abitazione principale €. 200,00)4 per mille2 per mille
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con contratto registrato e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (modificato in base alla deliberazione CO. n. 26 del 25/07/16).5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile2,5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l’agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile di cui al punto precedente)5 per mille2,5 per mille
Immobili merceEsenti2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.e.iEsenti1 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori direttiEsentiEsenti
Altri terreni agricoli e incolti9,2 per milleEsenti
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, immobili cat. D e aree edificabili9,2 per mille1,4 per mille

Valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale (VALORI IN € / mq)

Tipologia realizzabileLiberaPiano attuativo approvatoAree di trasformazione
Residenziale52,0031,005,25
Commerciale37,0019,004,92
Produttiva26,0013,003,90

ScadenzeAcconto entro il 16 giugno 2017
Saldo entro il 18 dicembre 2017

Modalità di pagamentoVersamento da effettuare con il Mod. F24Indicando il codice catastale del Comune di Robbio H369e i seguenti codici Tributo:

IMU

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3914 terreni
  • 3916 aree fabbricabili
  • 3918 altri fabbricati
  • 3925 immobili cat. D – QUOTA STATO” calcolata al 7,6 per mille
  • 3930 immobili cat. D – QUOTA COMUNE differenza di aliquota tra il 7,6 e il 9,2 per mille

TASI

  • 3958 abitazione principale e relative pertinenze
  • 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3960 aree fabbricabili
  • 3961 altri fabbricati

La TASI deve essere pagata:

  • per il 90 % dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di leasing;
  • per il 10 % dagli utilizzatori degli immobili. In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.

 Per tutto quanto non indicato si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2016.

 Istruzioni per il pagamento

TIPOLOGIA DI IMMOBILEAliq. IMUAliq. TASI
Abitazione principale immobili cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011(limitatamente a una pertinenza per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)EsentiEsenti
Abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 (limitatamente a una pertinenza per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)(detrazione per abitazione principale €. 200,00)4 per mille2 per mille
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con contratto registrato e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (modificato in base alla deliberazione CO. n. 26 del 25/07/16).5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile2,5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l’agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile di cui al punto precedente)5 per mille2,5 per mille
Immobili merceEsenti2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.e.iEsenti1 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori direttiEsentiEsenti
Altri terreni agricoli e incolti9,2 per milleEsenti
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, immobili cat. D e aree edificabili9,2 per mille1,4 per mille

Valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale (VALORI IN € / mq)

Tipologia realizzabileLiberaPiano attuativo approvatoAree di trasformazione
Residenziale52,0031,005,25
Commerciale37,0019,004,92
Produttiva26,0013,003,90

Scadenze

Acconto entro il 16 giugno 2016
Saldo entro il 16 dicembre 2016

Modalità di pagamentoVersamento da effettuare con il Mod. F24Indicando il codice catastale del Comune di Robbio H369e i seguenti codici Tributo:

IMU

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3914 terreni
  • 3916 aree fabbricabili
  • 3918 altri fabbricati
  • 3925 immobili cat. D – QUOTA STATO” calcolata al 7,6 per mille
  • 3930 immobili cat. D – QUOTA COMUNE differenza di aliquota tra il 7,6 e il 9,2 per mille

TASI

  • 3958 abitazione principale e relative pertinenze
  • 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3960 aree fabbricabili
  • 3961 altri fabbricati

La TASI deve essere pagata:

  • per il 90 % dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di leasing;
  • per il 10 % dagli utilizzatori degli immobili. In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.

Per tutto quanto non indicato si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2016.

ACCONTO anno 2015

SCADENZA acconto: 16 giugno 2015

L’acconto deve essere calcolato con le aliquote definitive per l’anno 2014

Le aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2015 sono le seguenti

ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

Esenzioneper le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e limitatamente ad una pertinenza per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7
4 per milleper unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo delle categ.catast. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze
(detrazione per abitazione principale €. 200,00)

ALTRO

5 per milleimmobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado (genitori-figli)
9,2 per milleper altri fabbricati e aree edificabili
9,2 per milleper terreni agricoli

Modalità di pagamento:

I versamenti di IMU e TASI devono avvenire tramite il modello F24.

Nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24 occorre indicare il codice del Comune destinatario del versamento (codice catastale Comune di Robbio H369) e riportare il codice tributo appropriato:

 3912  abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
 3914 terreni (destinatario il Comune)
 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
 3925 immobili cat. D – QUOTA STATO” calcolata al 7,6 per mille
 3930 immobili cat. D – QUOTA COMUNE differenza di aliquota tra il 7,6 e il 9,2 per mille

Allegati: Istruzioni ACCONTO IMU2015

SCADENZA acconto: 16 giugno 2015

Chi paga

La Tasi è dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli secondo le aliquote sotto specificate:

Aliquote Tasi valide per l’acconto 2015

Aliquota abitazione principale cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)2,5 per mille
Aliquota abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)2 per mille
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)2,5 per mille
Immobili merce (esenti Imu art.1 co.1-2 D.L. 102/2013)2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.e.i1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili1,4 per mille

Percentuali suddivisione Tasi:

  • 90% proprietario o titolare diritto reale sulle unità immobiliari
  • 10% occupante

In caso di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.

Esiste responsabilità solidale in caso di pluralità di possessori o di utilizzatori ai sensi del comma 671 dell’art.1 della legge di stabilità 2014.

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (in poche parole l’affittuario non è tenuto al pagamento).

Abitazione Principale = Si considerano immobili adibiti ad abitazione principale, così come definito dall’art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, quelli iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nei quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Base Imponibile TASI

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201.

Si considera quindi la rendita catastale in vigore, rivalutata del 5% e con applicazione degli specifici moltiplicatori:

IMMOBILEMOLTIPLICATORE
cat. A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 160
cat. A/10  80
cat. B 140
cat. C/1 55
cat. C/3, C/4, C/5140
cat. D (esclusi D/5)65
cat. D/580

Scadenza rate:

  • acconto 50% tributo dovuto per l’ anno 2014 entro il 16 giugno 2015
  • saldo entro il 16 dicembre 2015

Versamento minimo: 2,00 € su base annua per ogni singolo soggetto tenuto al versamento (possessore o occupante)

Modalità di pagamento:

Versamento da effettuare con il Mod. F24 (codice catastale Comune di Robbio H369)

 TASI – Codici Tributo per Modello F24

 3958  abitazione principale e relative pertinenze
 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
 3960 aree fabbricabili
 3961 altri fabbricati

Alternativamente al Mod. F24 è possibile utilizzare apposito bollettino di conto corrente postale n. 1017381649.

Sul sito www.comune.robbio.pv.it è presente l’applicativo per il Calcolo On Line della Tasi, unitamente al calcolo dell’Imu.

A disposizione il personale degli Uffici Tributi e Ragioneria per qualsiasi chiarimento e informazione.

Allegati: Istruzioni ACCONTO TASI2015

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalla lettere b) e c) del comma 741 Legge 160/19