
Anno di applicazione 2026 – riduzione sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta per l’anno 2025
Il Bonus Sociale Rifiuti è un’agevolazione tariffaria introdotta dal legislatore nazionale (art. 57-bis, D.L. n. 124/2019) a tutela delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico. È riconosciuto automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda specifica, sulla base dei dati ISEE comunicati dall’INPS tramite il Sistema Informativo Integrato (SII) e il portale SGAte, gestito da ANCI.
1. Parametri essenziali dell’agevolazione
| Misura del bonus | 25% della TARI (o tariffa corrispettiva) altrimenti dovuta per l’anno 2025 |
| Base di calcolo | Al lordo delle componenti perequative (UR1, UR2, UR3); al netto di IVA (se dovuta), TEFA e corrispettivi per servizi esterni al ciclo rifiuti |
| Anno di competenza | TARI 2025 (calcolato sul ISEE 2025, erogato nel 2026) |
| Soglia ISEE ordinaria | ≤ 9.796,00 euro (Delibera ARERA 2/2026/R/com, vigente dal 1° gennaio 2026) |
| Soglia ISEE nuclei numerosi | ≤ 20.000,00 euro (nuclei familiari con almeno 4 figli a carico) |
| Vincolo di unicità | Un solo bonus per nucleo familiare; l’utenza deve coincidere con la residenza anagrafica del nucleo |
| Scadenza di erogazione | Entro il 30 giugno 2026 (nella prima rata TARI utile; o rimessa diretta se la bollettazione avviene dopo tale data) |
2. Requisiti di ammissibilità
Hanno diritto al riconoscimento automatico del bonus le utenze domestiche attive nel territorio del Comune di Pagani, intestate a un componente del nucleo familiare e corrispondenti all’abitazione di residenza anagrafica, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
- Titolarità di un’utenza TARI domestica attiva nel Comune di Pagani;
- Indicatore ISEE ≤ 9.796,00 euro per i nuclei familiari con massimo 3 figli a carico (soglia ordinaria vigente dal 1° gennaio 2026 – Delibera ARERA 2/2026/R/com);
- Indicatore ISEE ≤ 20.000,00 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (soglia invariata);
- Presentazione all’INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ottenimento dell’attestazione ISEE.
È sufficiente che il cittadino presenti o aggiorni la propria DSU tramite INPS o CAF. Nessun’altra domanda è richiesta al Comune.
⚠ Attenzione: rinnovo annuale della DSU
Il bonus ha validità annuale. Per continuare a beneficiarne negli anni successivi, il nucleo familiare deve rinnovare la DSU ogni anno e ottenere una nuova attestazione ISEE entro soglia.
Importante: se la DSU viene presentata dopo il 20 dicembre e l’attestazione ISEE è rilasciata a gennaio dell’anno successivo, il bonus non viene applicato nell’anno corrente ma in quello seguente. Esempio: DSU presentata il 22 dicembre 2025 con attestazione ISEE del 3 gennaio 2026 → il bonus verrà applicato nel 2027, non nel 2026.
3. Modalità di accesso – il meccanismo automatico
Il riconoscimento del bonus avviene attraverso un flusso informativo interamente gestito da soggetti pubblici, senza necessità di intervento da parte del cittadino:
- INPS acquisisce i dati ISEE dalla DSU presentata dal cittadino e li trasmette al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico S.p.A.;
- SII incrocia i dati ISEE con le anagrafiche delle utenze TARI e li rende disponibili sul portale SGAte (gestito da ANCI);
- Comune di Pagani (in qualità di Ente Erogatore) accede a SGAte a partire dal 1° marzo 2026 e applica lo sconto nella prima rata TARI utile dell’anno 2026, comunque entro il 30 giugno 2026.
4. Trattamento dei dati personali
Il Comune di Pagani, in qualità di titolare del trattamento per le attività di erogazione e rendicontazione del bonus, tratta i dati personali scambiati con INPS e il portale SGAte (ANCI) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
| Obblighi informativi ai sensi degli artt. 13.2 e 13.3 TUBR Informativa estesa (art. 13.2 TUBR): disponibile nella sezione Privacy del sito istituzionale del Comune di Pagani (www.comune.pagani.sa.it). Informativa sintetica (art. 13.3 TUBR): sarà inserita nella prima comunicazione utile inviata all’utente nell’anno 2026 (primo documento di riscossione TARI o comunicazione equivalente). I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità di riconoscimento e rendicontazione del bonus e sono accessibili, per le rispettive competenze, a: INPS (raccolta DSU/ISEE), ARERA/Acquirente Unico (trasmissione flussi), ANCI/SGAte (responsabile del trattamento per conto degli enti erogatori), CSEA (verifica e compensazione importi). Tutti i soggetti coinvolti sono vincolati dalle disposizioni del TUBR (art. 13.1). |
5. Riferimenti normativi
| D.L. 124/2019, art. 57-bis | Norma primaria di istituzione del Bonus Sociale Rifiuti |
| D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24 | Decreto attuativo – definizione dei requisiti e delle modalità operative |
| ARERA 133/2025/R/rif | Istituzione componente perequativa UR3 (€ 6,00/utenza/anno) – 1° aprile 2025 |
| ARERA 355/2025/R/rif | Approvazione del TUBR (Testo Unico Bonus Rifiuti) – 29 luglio 2025 |
| ARERA 584/2025/R/rif | Modifica e integrazione al TUBR |
| ARERA 2/2026/R/com | Aggiornamento soglia ISEE a 9.796,00 euro – vigente dal 1° gennaio 2026 |
| ARERA 444/2019/R/rif – TITR | Obbligo di pubblicazione nella sezione Trasparenza Rifiuti (3.1.K) |
6. Informazioni e contatti
| Ufficio competente | Ufficio Tributi |
| Sede | Comune di Robbio, Piazza Libertà, 2 – 27038 Robbio (PV) |
| Portale ARERA | www.arera.it |
| TUBR (testo integrale) | www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/Allegato_A_TUBR_aggiornato.pdf |
| Portale SGAte (ANCI) | sgate.anci.it/bonus-sociale-rifiuti |
| Sportello Consumatore ARERA | www.sportelloperilconsumatore.it |
