Lunedì, 21 Maggio 2012
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Che cosa è la SCIA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) consente di iniziare, modificare, o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale) mediante segnalazione da parte del soggetto interessato, sostituendo dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, la DIAP (Dichiarazione di Inizio di Attività Produttive).
Ai sensi del “nuovo” art. 19 della L.241/1990 ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, sia sostituito da una segnalazione dell’interessato.
La SCIA in ogni caso non si sostituisce agli altri titoli abilitativi o autorizzativi vigenti.
L’istituto della SCIA non è ammissibile nei casi in cui ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina del settore disponga la necessità di strumenti di programmazione, in particolare nel settore commerciale detti strumenti sono previsti per i pubblici esercizi, per il commercio su aree pubbliche, per le medie e grandi strutture di vendita. (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 18/08/2010).
La presentazione della S.C.I.A. completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività. La S.C.I.A. deve essere presentata prima dell'inizio, della modifica significativa, della sospensione, della ripresa o della cessazione della relativa attività economica al SUAP.
Quest’ultimo ha 60 giorni di tempo per procedere alle verifiche dei requisiti e dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’attività, richiedendo pareri a tutti gli enti interessati; adottando eventualmente provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione il provvedimento si intende accettato, fermi restando i generali poteri di autotutela di cui agli articoli 21-quinqies e 21-nonies della L.241/90, la Pubblica Amministrazione può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.


L’istituto della SCIA si applica quindi a tutti i procedimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale;
  • il rilascio dell’atto sostituito dalla segnalazione certificata deve essere connesso esclusivamente alla verifica di requisiti e presupposti richiesti dalla legge;
  • l’attività non deve essere subordinata ad alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della SCIA:

  • i procedimenti in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
  • gli atti rilasciati da amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze;
  • gli atti imposti dalla normativa comunitaria, cioè tutti quei casi in cui le normative comunitarie impongono procedimenti amministrativi culminanti con un provvedimento espresso;
  • le attività economiche a prevalente carattere finanziario;
  • le attività artigianali (piccoli laboratori)che impiegano fino a 3 addetti, adibiti a prestazioni che:

         - non producano con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D.L.vo 03/04/2006, n. 152;

         - non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;

         - non producano rifiuti speciali pericolosi;

         - non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l'elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili. 

Per le singole attività produttive  per verificare se sono o meno soggette a SCIA consultare la sezione "Attività soggette a SCIA"

Chi deve sottoscriverla: sottoscrive la SCIA il titolare o il legale rappresentante dell'impresa ubicata sul territorio facente capo al medesimo S.U.A.P.

Ultimo aggiornamento (Venerdì 27 Gennaio 2012 16:09)

 
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